Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale, sicchè la sussistenza di un procedimento penale non obbliga alla sospensione del procedimento disciplinare istauratosi per lo stesso fatto e nell’ipotesi di sospensione facoltativa decisa dal C.d.O. questo avrebbe potuto riprendere il giudizio senza la necessità di emanare alcuna ordinanza formale di revoca della sospensione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 18 ottobre 2001)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. SALDARELLI), sentenza del 1 aprile 2004, n. 62
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 62 del 01 Aprile 2004 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 18 Ottobre 2001 (cancellazione)
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