Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti tra procedimento penale e disciplinare – Autonomia – Assoluzione dell’incolpato con formula piena in sede penale – Irrilevanza.

La pubblicazione della notizia dell’assoluzione del professionista con formula piena in sede penale non è idonea ad escludere la responsabilità disciplinare, laddove il C.d.O. territoriale contesti al medesimo non la violazione di norme di natura penale, bensì soltanto il discredito per la classe forense derivante dal clamore suscitato dai fatti riportati sulla stampa locale. Invero, la pubblicazione della notizia dell’assoluzione ottenuta dall’interessato, ancorché idonea a restituire a quest’ultimo credibilità ed onorabilità professionale, non cancella il clamore sull’accaduto e, anzi, reitera la diffusione del fatto che in sé pregiudica la classe forense, ai sensi dell’art. 51 n.1 c.d.f. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 28 maggio 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRÌ, rel. MARTUCCELLI), sentenza del 21 novembre 2006, n. 111

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 111 del 21 Novembre 2006 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 28 Maggio 2005
abc, Giurisprudenza CNF

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