Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti tra procedimento penale e disciplinare – Autonomia

La circostanza che in sede penale sia intervenuta sentenza irrevocabile di assoluzione per insussistenza del fatto non preclude in sede disciplinare una rinnovata valutazione dei fatti giudizialmente accertati, essendo diversi i presupposti delle rispettive responsabilità, fermo restando il solo limite dell’immutabilità dell’accertamento dei fatti nella loro materialità, così come compiuto dal giudice penale; pertanto, se è inibito al giudice disciplinare di ricostruire l’episodio posto a fondamento dell’incolpazione in modo diverso da quello risultante dalla sentenza penale passata in giudicato, sussiste, tuttavia, piena libertà di valutare i medesimi accadimenti nell’ottica, indubbiamente più rigorosa, dell’illecito disciplinare. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 14 gennaio 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. MARIANI MARINI, rel. STEFENELLI), sentenza del 29 maggio 2006, n. 34

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 34 del 29 Maggio 2006 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Gennaio 1997
abc, Giurisprudenza CNF

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