La circostanza che in sede penale sia intervenuta sentenza irrevocabile di assoluzione per insussistenza del fatto non preclude in sede disciplinare una rinnovata valutazione dei fatti giudizialmente accertati, essendo diversi i presupposti delle rispettive responsabilità, fermo restando il solo limite dell’immutabilità dell’accertamento dei fatti nella loro materialità, così come compiuto dal giudice penale; pertanto, se è inibito al giudice disciplinare di ricostruire l’episodio posto a fondamento dell’incolpazione in modo diverso da quello risultante dalla sentenza penale passata in giudicato, sussiste, tuttavia, piena libertà di valutare i medesimi accadimenti nell’ottica, indubbiamente più rigorosa, dell’illecito disciplinare. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 14 gennaio 1997).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 34 del 29 Maggio 2006 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Gennaio 1997
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