La disciplina introdotta con il nuovo codice di procedura penale sancisce il principio dell’autonomia dei procedimenti disciplinari. Pertanto il giudizio disciplinare può valutare il comportamento oggetto del procedimento penale, fermo restando quanto ribadito dalla novella dell’ articolo 653 c.p.p., per cui la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per la responsabilità disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 17 settembre 2001).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 236 del 21 Luglio 2003 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Reggio Emilia, delibera del 17 Settembre 2001 (sospensione)
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