Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti tra procedimento penale e disciplinare – Assoluzione dell’incolpato “per non aver commesso il fatto” – Irrilevanza disciplinare del fatto

Atteso che, conformemente al pacifico orientamento del CNF, la sentenza penale irrevocabile ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla eventuale sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, deve ritenersi che, qualora l’assoluzione penale sia stata pronunciata perché il fatto non sussiste, l’esclusione dell’ontologia del fatto impedisca di valutarlo anche disciplinarmente, poiché l’esclusione della commissione di un qualsiasi fatto non consente alcuna valutazione della sua liceità sotto il profilo deontologico, con conseguente applicabilità del medesimo principio all’ipotesi della assoluzione “per non aver commesso il fatto.(Accoglie il ricorso per il riesame della decisione C.N.F., 15 dicembre 2006)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 4 maggio 2009, n. 19

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 19 del 04 Maggio 2009 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA, delibera del 15 Dicembre 2006
abc, Giurisprudenza CNF

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