Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale, sicché la sussistenza di un procedimento penale non obbliga alla sospensione del procedimento disciplinare instauratosi per lo stesso fatto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 30 giugno 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Galati, rel. Panuccio), sentenza del 11 novembre 1998, n. 141
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 141 del 11 Novembre 1998 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 30 Giugno 1997
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