La sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di procedimento penale a carico dell’incolpato si pone come necessaria qualora ricorra l’ipotesi di identità – sia dell’elemento soggettivo sia di quello oggettivo – dei fatti in base ai quali è elevata l’imputazione da reato e l’incolpazione per violazione deontologica. Va, pertanto, condivisa la determinazione dell’organo territoriale di dare corso al procedimento in pendenza di mere denunce penali presentate all’autorità di polizia giudiziaria nei confronti dell’incolpato. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 13 luglio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BERRUTI), sentenza del 25 ottobre 2010, n. 142
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 142 del 25 Ottobre 2010 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Novara, delibera del 13 Luglio 2009
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