Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti tra procedimento disciplinare e penale – Contestuale pendenza procedimento penale – Sospensione procedimento disciplinare – Presupposti – Identità dei fatti – Necessità – Decorso del termine di prescrizione – Preclusione

Nell’ipotesi di addebito disciplinare per gli stessi fatti contestati in sede penale, la sospensione del procedimento disciplinare si impone come necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c. fino alla definizione del procedimento penale, in quanto dalla definizione del secondo può dipendere, conformemente alla lettura del riformato art. 653 c.p.p., quella del primo. La natura necessaria della sospensione del procedimento disciplinare preclude, pertanto, il decorso del termine di prescrizione e la conseguente estinzione della potestà punitiva del Consiglio dell’Ordine. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 27 maggio 2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 12 ottobre 2010, n. 79

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 79 del 12 Ottobre 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 27 Maggio 2008
Giurisprudenza CNF

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