La sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di procedimento penale a carico dell’incolpato si pone come necessaria ogniqualvolta si ravvisi identità dei fatti in base ai quali è elevata l’imputazione da reato e l’incolpazione per violazione deontologica, sia sotto il profilo dell’elemento soggettivo sia sotto quello oggettivo.
La sospensione obbligatoria ad effetti interruttivi permanenti del procedimento disciplinare deve ritenersi sussistente allorquando ciò risulti imposto da un’espressa norma di legge o la decisione penale si presenti come presupposto giuridico della emananda decisione disciplinare. Quest’ultima ipotesi si configura, per l’art. 653 c.p.p., sia con la sentenza irrevocabile di condanna sia con quella d’assoluzione, entrambe avente efficacia di giudicato quanto all’accertamento dei fatti nel giudizio disciplinare. (Nella specie, il CNF, pur rilevando l’eccessiva durata della pendenza del procedimento disciplinare, le cui reiterate sospensioni di per sé rivestono carattere afflittivo, non ha rinvenuto nella normativa di riferimento strumenti utili a porvi riparo, non potendo estendere il proprio sindacato sul provvedimento di sospensione al di là del giudizio sulla legittimità della decisione finale assunta dal COA, e considerato, peraltro, che in materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 16 novembre 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), decisione n. 39 del 8 aprile 2011
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 39 del 08 Aprile 2011 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 16 Novembre 2009
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