Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti tra procedimento disciplinare e penale – Contestuale pendenza procedimento penale – Sospensione procedimento disciplinare – Necessità.

In tema di rapporti tra giudizio disciplinare e giudizio penale, qualora sia pendente, nei confronti dell’incolpato, anche il procedimento penale per i medesimi addebiti contestati dal C.d.O., il procedimento disciplinare – conformemente al recente rèvirement delle Sezioni unite della Corte di Cassazione – deve essere sospeso ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Potenza, 7 luglio 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRÌ, rel. BONZO), sentenza del 21 novembre 2006, n. 120

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 120 del 21 Novembre 2006 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Potenza, delibera del 07 Luglio 2005 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment