Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale, sicchè la sussistenza di un procedimento penale non obbliga alla sospensione del procedimento disciplinare istauratosi per lo stesso fatto, né impedisce il decorso del termine di prescrizione quinquennale dell’illecito disciplinare. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 18 dicembre 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. STEFENELLI), sentenza del 21 febbraio 2003, n. 8
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 8 del 21 Febbraio 2003 (accoglie) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 18 Dicembre 2001 (radiazione)
0 Comment