Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale, sicché la sussistenza di un procedimento penale non obbliga alla sospensione del procedimento disciplinare istauratosi per lo stesso fatto. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per mesi sei). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 28 maggio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. CRICRI’), sentenza del 8 giugno 2001, n. 110
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 110 del 08 Giugno 2001 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 28 Maggio 1999 (sospensione)
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