Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale, sicché la sussistenza di un procedimento penale non obbliga alla sospensione del procedimento disciplinare istauratosi per lo stesso fatto. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 10 dicembre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. MATTESI), sentenza del 22 maggio 2001, n. 94
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 94 del 22 Maggio 2001 (accoglie) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 10 Dicembre 1998 (cancellazione)
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