Il procedimento penale è autonomo rispetto al procedimento penale, sicchè la sussistenza di un procedimento penale non obbliga alla sospensione del procedimento disciplinare instauratosi per lo stesso fatto e il giudice disciplinare può valutare autonomamente il fatto oggetto del procedimento penale, fermo restando il principio della immutabilità del fatto così come eventualmente accertato dal magistrato penale. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso il provvedimento C.d.O. di Roma 12 giugno 2003 relativo al procedimento disciplinare n. 7397, e rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 12 giugno 2003)
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 78 del 03 Maggio 2005 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 12 Giugno 2003
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