Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale, sicchè la sussistenza di un procedimento penale non obbliga alla sospensione del procedimento disciplinare istauratosi per lo stesso fatto e il giudice disciplinare può valutare autonomamente il fatto oggetto del procedimento penale, fermo restando il principio della immutabilità del fatto così come eventualmente accertato dal magistrato penale. (Nella specie, peraltro, non si era formato alcun giudicato penale in quanto le decisione di condanna erano state cassate senza rinvio). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 22 gennaio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ORSONI), sentenza del 12 giugno 2003, n. 147
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 147 del 12 Giugno 2003 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 22 Gennaio 2001
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