Atteso il principio di autonomia del processo disciplinare, non sussiste un rapporto di pregiudizialità tra il procedimento disciplinare stesso e l’eventuale giudizio civile vertente tra esponente ed incolpato, in quanto i due procedimenti perseguono diverse finalità, essendo l’uno diretto ad accertare nella condotta dell’iscritto la violazione di regole deontologiche e l’altro la sussistenza di obbligazioni tra le parti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 22 marzo 2007).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 103 del 30 Settembre 2008 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 22 Marzo 2007
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