La disciplina introdotta con il nuovo codice di procedura penale sancisce il principio dell’autonomia dei procedimenti giurisdizionali. Pertanto il giudice disciplinare può valutare autonomamente il fatto oggetto del procedimento penale, fermo restando il principio della immutabilità del fatto così come accertato dal magistrato penale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 24 luglio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CASALINUOVO), sentenza del 20 settembre 2000, n. 79
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 79 del 20 Settembre 2000 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 24 Luglio 1997 (sospensione)
0 Comment