Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti con il procedimento ed il giudicato penale – Autonomia.

La disciplina introdotta con il nuovo codice di procedura penale sancisce il principio dell’autonomia dei procedimenti giurisdizionali. Pertanto il giudice disciplinare può valutare autonomamente il comportamento oggetto del procedimento penale, fermo restando, come pure ribadito dalla novella del nuovo art. 653 c.p.c. il principio della immutabilità del fatto così come accertato dal magistrato penale. Pertanto l’ordine professionale chiamato ad accertare la condotta del professionista che abbia patteggiato la pena in sede penale, deve procedere ad una nuova e completa disamina del materiale raccolto nel procedimento penale, ed in base ad esso, formulare le proprie valutazioni. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sciacca, 22 luglio 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ORSONI), sentenza del 22 marzo 2005, n. 62

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 62 del 22 Marzo 2005 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Sciacca, delibera del 22 Luglio 2003
Giurisprudenza CNF

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