Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti con il giudizio penale – Autonomia del procedimento disciplinare – Sussiste.

Secondo il disposto del nuovo rito penale deve escludersi qualsiasi automatismo tra la sentenza penale di condanna e la decisione disciplinare. Il giudice disciplinare, infatti, è tenuto a valutare liberamente gli elementi probatori di carattere logico sui quali può pervenire a conclusioni diverse rispetto al giudice penale. (Nella specie peraltro anche in sede penale erano sorti dubbi sulla responsabilità del professionista). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 29 settembre 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Galati, rel. Franchini), sentenza del 28 maggio 1999, n. 70

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 70 del 28 Maggio 1999 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 29 Settembre 1992
Giurisprudenza CNF

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