La sentenza penale irrevocabile di condanna, ex art. 653 c.p.p., come pure modificato dalla legge n. 97/2001, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso; mentre è di competenza del consiglio dell’ordine verificare se il comportamento accertato sia disciplinarmente sanzionabile. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 26 novembre 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. VERMIGLIO), sentenza del 23 aprile 2004, n. 101
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 101 del 23 Aprile 2004 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 26 Novembre 2002 (sospensione)
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