Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti con il giudicato penale – Sentenza irrevocabile di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. – Efficacia di cosa giudicata ex art. 653 c.p.p. – Rilevanza

Qualora i fatti posti a base dell’incolpazione siano stati definitivamente accertati nella separata sede penale, la sentenza irrevocabile di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. ha, nella sede disciplinare, efficacia di cosa giudicata ex art. 653 c.p.p., quanto alla loro materiale sussistenza, alla loro illiceità penale ed alla affermazione della loro commissione da parte dell’imputato, benché di essi il giudice disciplinare compia un’autonoma valutazione sulla base del materiale probatorio disponibile. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 24 novembre 2008) .

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 15 settembre 2010, n. 64

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 64 del 15 Settembre 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 24 Novembre 2008
Giurisprudenza CNF

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