La sentenza penale di patteggiamento, ex art. 653 e 445 c.p.p. come modificati dalla legge n. 97/2001, ha efficacia di giudicato nel giudizio per la responsabilità disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso; mentre è di competenza dell’ordine verificare se il comportamento accertato sia disciplinarmente sanzionabile. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 14 aprile 2001)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ITALIA), sentenza del 1 aprile 2004, n. 49
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 49 del 01 Aprile 2004 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Latina, delibera del 14 Aprile 2001 (sospensione)
0 Comment