La sentenza penale di patteggiamento, ex artt. 653 e 445 del c.p.p., come modificati dalla legge n. 97 del 27 marzo 2001, ha efficacia di giudicato nel giudizio per la responsabilità disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. Tale principio si applica ai procedimenti disciplinari in corso. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pistoia, 29 ottobre 1999).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 163 del 13 Luglio 2001 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Pistoia, delibera del 29 Ottobre 1999
0 Comment