La sentenza penale di patteggiamento, ex art. 653 e 445 c.p.p., come modificati dalla legge n. 97 del 27 marzo 2001, ha efficacia di giudicato nel giudizio per la responsabilità disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 17 settembre 2002)
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 375 del 28 Novembre 2003 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 17 Settembre 2002 (sospensione)
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