La sentenza penale di patteggiamento, ex art. 653 e 444 c.p.p., come modificati dalla legge n. 97/2001, ha efficacia di giudicato nel giudizio per la responsabilità disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso; mentre è irrilevante ai fini dell’accertamento della responsabilità deontologica, in quanto è di competenza dell’ordine verificare se il comportamento accertato sia disciplinarmente sanzionabile. (Accoglie parzialmente il ricorso in riassunzione avverso decisione C.N.F., 27 aprile 2001, N. 198).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARTUCCELLI), sentenza del 10 novembre 2005, n. 133
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 133 del 10 Novembre 2005 (accoglie) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 24 Gennaio 2000 (radiazione)
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