Ancorché il procedimento disciplinare sia autonomo rispetto al procedimento penale aperto per lo stesso fatto, a norma dell’art. 653 c.p.p. la sentenza penale di applicazione di pena su richiesta delle parti è equiparata alla sentenza di condanna. Ne consegue che essa esplica funzione di giudicato nel procedimento disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e alla responsabilità dell’incolpato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 11 febbraio 2009).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 238 del 30 Dicembre 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 11 Febbraio 2009
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