Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti con il giudicato penale – Sentenza di condanna divenuta definitiva – Legge n. 97/2001 – Efficacia di giudicato del procedimento disciplinare – Sussiste

La sentenza penale di condanna divenuta definitiva, ex articolo 653 c.p.p., come modificato dalla legge n. 97 del 27 marzo 2001, ha efficacia di giudicato nel giudizio per la responsabilità disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. E’ pertanto di competenza del consiglio dell’ordine verificare se il comportamento accertato sia disciplinarmente sanzionabile. Tale principio si applica ai procedimenti disciplinari in corso. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 14 dicembre 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 17 settembre 2003, n. 261

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 261 del 17 Settembre 2003 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 14 Dicembre 2001 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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