Sulla base dell’art. 653 c.p.p. come modificato dalla legge n. 97/2001, il principio secondo il quale la condanna penale divenuta definitiva o la sentenza di applicazione della pena hanno efficacia di giudicato nel giudizio per la responsabilità disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso non si applica, come disposto dalla Corte costituzionale con la decisione n. 394 del 25 luglio 2002, alla sentenza di patteggiamento, pronunciata anteriormente all’entrata in vigore della legge stessa, e pertanto tale sentenza non potrà avere efficacia di giudicato ai fini del procedimento disciplinare aperto per lo stesso fatto. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 13 dicembre 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 5 giugno 2003, n. 132
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 132 del 05 Giugno 2003 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera del 13 Dicembre 2000
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