La sentenza penale di condanna divenuta definitiva, ex art. 653 c.p.p., come modificato dalla legge n. 97/2001, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso; mentre è di competenza del consiglio dell’ordine verificare se il comportamento accertato sia disciplinarmente sanzionabile. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pistoia, 12 novembre 1999).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 30 Maggio 2003 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Pistoia, delibera del 12 Novembre 1999
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