La sentenza penale di condanna divenuta definitiva, ex art. 653 c.p.p., come modificato dalla legge n. 97 del 27 marzo 2001, ha efficacia di giudicato nel giudizio per la responsabilità disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. È peraltro di competenza del consiglio dell’ordine verificare se il comportamento accertato sia disciplinarmente sanzionabile. Tale principio si applica ai procedimenti disciplinari in corso. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 23 novembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 12 dicembre 2001, n. 270
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 270 del 12 Dicembre 2001 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 23 Novembre 1999
0 Comment