Secondo il disposto del nuovo rito penale deve escludersi un qualsiasi automatismo tra il procedimento e il giudicato penale e quello disciplinare. Il giudice penale è tenuto, infatti, a valutare liberamente il comportamento e gli elementi probatori di carattere logico sui quali può pervenire a conclusioni diverse rispetto al giudice penale. (Nella specie è stata confermata la sanzione della cancellazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Matera, 9 luglio 1999)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 17 maggio 2000, n. 33
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 33 del 17 Maggio 2000 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Matera, delibera del 09 Luglio 1999 (cancellazione)
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