Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti con il giudicato penale – Autonomia del procedimento.

Secondo il disposto del nuovo rito penale, deve escludersi un qualsiasi automatismo tra la sentenza penale di condanna, o di amnistia, e la decisione disciplinare. Il giudice disciplinare, infatti, è tenuto a valutare liberamente gli elementi probatori di carattere logico sui quali può pervenire a conclusioni diverse rispetto al giudice penale. (Nella specie il professionista che era stato prosciolto perché il fatto non sussiste, in riferimento al reato di usura, è stato ritenuto disciplinarmente responsabile per aver concesso un mutuo al cliente al quale aveva applicato un interesse usurario). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Treviso, 24 novembre 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Ruggeri), sentenza del 16 luglio 1999, n. 88

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 88 del 16 Luglio 1999 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 24 Novembre 1997
Giurisprudenza CNF

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