Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti con il giudicato penale – Autonomia

La disciplina introdotta dal nuovo codice di procedura penale sancisce il principio della autonomia del procedimento disciplinare rispetto al penale. Pertanto il giudice disciplinare può valutare autonomamente il comportamento oggetto del procedimento penale, fermo restando, come pure ribadito dalla novella del nuovo art. 653 c.p.p. l’immutabilità del fatto così come accertato dal magistrato penale; mentre è di competenza esclusiva del C.d.O. valutare se il comportamento in oggetto possa configurare una ipotesi di illecito disciplinare. L’illecito disciplinare, infatti, si pone su un piano diverso dal reato anche se talvolta il primo è insito nel secondo. Diversi sono i presupposti e le finalità che sottendono all’illecito disciplinare e che con il procedimento amministrativo si perseguono; diversa l’ esigenza di moralità che è tutelata nell’ambito professionale diverse le valutazioni e i presupposti della sanzione disciplinare rispetto alla penale; irrilevante è, quindi, ai fini disciplinari l’eventuale intervenuta assoluzione penale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 7 giugno 2002)

Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. ORSONI), sentenza del 14 aprile 2004, n. 66

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 66 del 14 Aprile 2004 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 07 Giugno 2002 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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