L’azione disciplinare è pienamente autonoma rispetto a quella penale e civile, e pertanto il giudice disciplinare è tenuto a valutare liberamente gli elementi probatori di carattere logico sui quali può pervenire a conclusioni diverse rispetto al giudice civile e penale. (Nella specie il professionista era stato accusato di non aver provveduto al pagamento di un debito privilegiato, nella sua qualità di curatore di un concordato fallimentare. Prosciolto in sede penale perché il fatto non sussiste, era stato ritenuto responsabile per lo stesso fatto in sede civile perché non aveva risposto all’interrogatorio formale, ma è stato successivamente prosciolto disciplinarmente perché è stata accertata la riferibilità del comportamento ai garanti, non essendo nella disponibilità del curatore alcuna somma). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 1o luglio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Pauri), sentenza del 28 maggio 1999, n. 68
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 68 del 28 Maggio 1999 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 10 Luglio 1997
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