Avvocato – Procedimento disciplinare – Questione di legittimità costituzionale per violazione del diritto di difesa – Art. 51 r.d.l. 1578/1933, art. 2961 c.c. – Manifesta infondatezza.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 51 r.d.l. 1578/1933, per pretesa violazione del diritto di difesa, poiché la prescrizione triennale presuntiva di cui all’articolo 2961 c.c. si riferisce allo specifico obbligo di restituzione degli incartamenti relativi alle liti decise e non può essere invocata con riferimento all’obbligo del mandatario di fornire tutti gli elementi di fatto per la conoscenza delle circostanze relative alla esecuzione del mandato. Pertanto, permanendo tale obbligo, l’avvocato non può invocare, quale violazione del diritto di difesa, il mancato reperimento, trascorsi i tre anni, del fascicolo di studio. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 25 settembre 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Pauri), sentenza del 29 settembre 1998, n. 118

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 118 del 29 Settembre 1998 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Novara, delibera del 25 Settembre 1995
Giurisprudenza CNF

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