E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 40 l.p. in riferimento all’articolo 3 della Costituzione in quanto il procedimento disciplinare è del tutto autonomo rispetto al procedimento penale e, comunque, prevede l’applicazione di sanzioni secondo il principio di gradualità e proporzionalità delle infrazioni accertate. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 31 ottobre 1991)
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 10 Novembre 2005 (estinzione) (censura)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 31 Ottobre 1991 (sospensione)
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