Avvocato – Procedimento disciplinare – Provvedimento ordinatorio del C.d.O. – Impugnazione al C.N.F. – Inammissibilità.

È inammissibile l’impugnazione avanti il C.N.F. di un provvedimento ordinatorio del C.d.O. non essendo prevista dalla legge la possibilità di impugnare tali provvedimenti. (Nella fattispecie è stato impugnato il provvedimento di trasmissione degli atti ad un altro C.d.O., al di fuori dell’ipotesi di un conflitto di competenza ex art. 3 d.lgs n. 597/1947). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 21 gennaio 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PETIZIOL), sentenza del 10 dicembre 1999, n. 263

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 263 del 10 Dicembre 1999 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 21 Gennaio 1999
Giurisprudenza CNF

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