La decisione disciplinare che manchi di adeguata motivazione e sia frutto di una immotivata resistenza contro la richiesta di prova effettuata dall’imputato, condivisa anche dal pubblico ministero, deve essere annullata per difetto di motivazione. (Nella specie al professionista, accusato da un collega di violazione del dovere di colleganza, per non averlo atteso e per aver mandato in decisione la causa senza discussione, il C.d.O. aveva rifiutato l’acquisizione delle prove a discolpa, prima fra tutte il verbale d’udienza che testualmente certificava «l’accordo delle parti per mandare in decisione la causa senza discussione», pervenendo su tale presupposto, pur nel difetto di prova evidente, ad una decisione di responsabilità). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 27 dicembre 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. PANUCCI), sentenza del 1 aprile 1998, n. 21
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 21 del 01 Aprile 1998 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 27 Dicembre 1994
0 Comment