Il provvedimento di sospensione a tempo indeterminato adottato ai sensi delle leggi n. 536/1949 e n. 576/1980 è dotato di efficacia immediata e priva l’interessato, sin dal momento della sua adozione, del diritto di esercitare la professione senza che con riferimento ad esso possa ritenersi prodotto l’effetto sospensivo conseguente all’impugnazione innanzi al C.N.F. ex art. 50 r.d.l. n. 1578/1933. Deve pertanto ritenersi inammissibile il ricorso proposto innanzi a quest’ultimo direttamente e personalmente dall’avvocato che sia stato colpito da tale sanzione senza ministero di altro difensore. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Patti, 13 maggio 2008)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. PERFETTI), sentenza del 4 maggio 2009, n. 28
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 28 del 04 Maggio 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Patti, delibera del 13 Maggio 2008
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