Nel procedimento disciplinare, quando l’unico elemento di accusa sia costituito dalla parola interessata del cliente, in contrasto con documenti o con testimonianze, non può dirsi raggiunta la prova dell’addebito. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 22 maggio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Cricrì), sentenza del 18 maggio 1999, n. 58
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 58 del 18 Maggio 1999 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 22 Maggio 1997
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