Qualora da una attenta valutazione degli elementi che il procedimento offre sul piano probatorio emerga che le dichiarazioni dell’esponente non assumono quella consistenza ed efficacia tali da poter fondare l’affermazione di responsabilità disciplinare, o quantomeno si rinvenga contraddittorietà atteso il riscontro, nelle dichiarazioni offerte dalle parti, di sostanziale equivalenza delle prove di colpevolezza con quelle di innocenza, il giudizio non può che orientarsi verso un accertamento positivo di esclusione di responsabilità dell’incolpato. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 19 giugno 2008).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 166 del 18 Dicembre 2009 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 19 Giugno 2008
0 Comment