Nel procedimento disciplinare l’addebito deve risultare provato e l’onere della prova è posto a carico del C.d.O. procedente (non essendo a carico dell’incolpato l’onere di dare alcune prova contraria).Pertanto, deve essere annullata la decisione disciplinare adottata in assenza di prove certe sul comportamento tenuto dall’incolpato. (Nella specie è stato assolto il professionista che era stato ritenuto responsabile di omesso svolgimento del mandato e false informazioni al cliente, in quanto il C.d.O. aveva fondato la sua decisione sulla mancanza di argomentazioni difensive da parte del professionista incolpato). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pescara, 9 maggio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. PETIZIOL), sentenza del 20 settembre 2004, n. 212
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 212 del 20 Settembre 2004 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 09 Maggio 2002
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