Avvocato – Procedimento disciplinare – Professionista non iscritto all’albo perché volontariamente cancellato – Fatti commessi nel periodo di non iscrizione – Rilevanza disciplinare – Non sussiste – Reiscrizione – Eventuale rilevanza dei fatti commessi ai fini dell’iscrizione.

La potestà disciplinare dei C.d.O. è limitata ai fatti contrari alle regole deontologiche posti in essere dai professionisti in costanza della loro iscrizione all’albo. Pertanto non può considerarsi responsabile deontologicamente e non può infliggersi alcuna sanzione disciplinare al professionista che abbia posto in essere un comportamento deontologicamente rilevante nel periodo in cui non era iscritto all’albo perchè cancellatosi volontariamente, né può attribuirsi valore retroattivo alla eventuale reiscrizione, potendo invece considerarsi il comportamento precedentemente tenuto dal professionista ai fini dell’accertamento della condotta specchiatissima ed illibata richiesta per la iscrizione e reiscrizione all’albo. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Foggia, 14 giugno- 11 settembre 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. BIANCHI), sentenza del 14 dicembre 2004, n. 299

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 299 del 14 Dicembre 2004 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Foggia, delibera del 11 Settembre 2003
Giurisprudenza CNF

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