È illegittima, per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, la decisione sulla ricusazione adottata dal giudice ad quem, al quale sono stati trasmessi gli atti, che abbia omesso di dare comunicazione dell’inizio del procedimento medesimo all’incolpato (ex art. 55 r.d. n. 37/1934). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 11 settembre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PANUCCIO), sentenza del 9 dicembre 1999, n. 243
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 243 del 09 Dicembre 1999 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 11 Settembre 1998
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