Il termine di riassunzione del procedimento disciplinare, sospeso in attesa del giudizio penale, previsto dall’art. 297 c.p.c. in sei mesi, non decorre dalla data di pronuncia della sentenza penale, bensì dal deposito della medesima completa dei suoi requisiti formali di cui all’art. 474 c.p.p. (ed in particolare della motivazione). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 17 settembre 2001).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 236 del 21 Luglio 2003 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Reggio Emilia, delibera del 17 Settembre 2001 (sospensione)
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