Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento penale – Diversità – Norme applicabili.

Il procedimento disciplinare, avente natura amministrativa, è sostanzialmente diverso rispetto al procedimento penale quanto ai presupposti, finalità, struttura e sanzioni, pertanto il primo sarà soggetto alle norme specifiche previste per i provvedimenti delle singole categorie professionali, in mancanza delle quali dovranno soccorrere le norme del codice di procedura civile, mentre le norme del codice di procedura penale potranno essere applicate solo nell’ipotesi di espresso richiamo normativo effettuato dalle norme disciplinari. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ivrea, 15 giugno 2001)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 27 giugno 2003, n. 174

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 174 del 27 Giugno 2003 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Ivrea, delibera del 15 Giugno 2001 (censura)
Giurisprudenza CNF

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