Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento penale – Autonomia – Esclusione dell’aggravante di aver commesso il fatto nell’esercizio di una professione – Irrilevanza sotto il profilo della responsabilità disciplinare.

Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale e pertanto il giudice disciplinare sicché il giudice disciplinare può valutare autonomamente il fatto oggetto del procedimento penale, fermo restando il principio della immutabilità del fatto così come eventualmente accertato dal magistrato penale; pertanto è irrilevante ai fini dell’accertamento della responsabilità disciplinare l’eventuale esclusione, da parte del giudice penale, dell’aggravante relativa all’aver commesso il fatto nell’esercizio della professione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Avezzano, 31 marzo 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 3 maggio 2005, n. 71

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 71 del 03 Maggio 2005 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Avezzano, delibera del 31 Marzo 2003 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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