Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento innanzi al C.d.O. – Omessa o irregolare convocazione dei componenti del Consiglio – Inesistenza o nullità della decisione – Esclusione – Proposizione dell’eccezione per la prima volta dinanzi al CNF – Inammissibilità

Il procedimento disciplinare che si svolge davanti al locale C.d.O. ha natura amministrativa, sicché ad esso non si applicano le norme del codice di procedura civile concernenti la nullità degli atti del processo. Da tale consolidato principio consegue, per un verso, che la mancata convocazione nelle forme di legge di tutti i componenti del Consiglio locale non assurge a causa di “inesistenza” o di “nullità assoluta” della decisione disciplinare da esso adottata, rilevabile ex officio in ogni stato e grado del processo, e, per altro verso, che l’eccezione relativa alla violazione del precetto in esame (mancata convocazione di tutti i membri del Consiglio locale) non può essere dedotta per la prima volta in sede di impugnazione della deliberazione adottata dal C.O.A., ma va proposta, a pena di decadenza, non appena l’interessato abbia conoscenza della composizione dell’organo collegiale e sia in grado di esaminare il fascicolo d’ufficio (ossia – come nella specie – in limine, nell’udienza di discussione svoltasi davanti al Consiglio territoriale). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 27 maggio 2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 12 ottobre 2010, n. 79

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 79 del 12 Ottobre 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 27 Maggio 2008
Giurisprudenza CNF

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