Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento in riassunzione davanti al C.N.F. – Natura – Oggetto – Limiti – Acquisizione nuovi dati – Impossibilità.

Il procedimento in riassunzione relativo ad una decisione del C.N.F. cassata con rinvio, consiste nella rinnovazione di un giudizio d’appello ed è diretto a risolvere il contrasto tra le parti nei confronti della decisione iniziale, nella quale peraltro, il C.N.F. deve conformarsi alla decisione della Corte circa il punto in diritto sul quale essa ha pronunciato, e nel quale le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio cassato, né proporre nuove conclusioni istruttorie. (Nella specie, pertanto, il C.N.F. pur ritenendo come disposto dalla Suprema corte di cassazione di poter entrare nel merito della valutazione della condotta del professionista che aveva visto rifiutata la richiesta di iscrizione per mancanza del requisito della condotta specchiatissima ed illibata, comunque ribadisce l’impossibilità, per il principio che il giudizio di rinvio è la rinnovazione di quello oggetto della pronuncia di cassazione, di acquisire ulteriori dati o elementi che fossero emersi in un momento successivo alla data della sua precedente decisione). (Accoglie il ricorso in riassunzione avverso decisione C.N.F. 29 aprile 2003, N. 74).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ITALIA, rel. DANOVI), sentenza del 3 maggio 2005, n. 84

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 84 del 03 Maggio 2005 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 06 Maggio 2002
Giurisprudenza CNF

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