Per il principio della autonomia della valutazione disciplinare rispetto a quella penale gli stessi fatti irrilevanti in sede penale possono, invece, essere idonei a ledere i principi della deontologia professionale e dare luogo a responsabilità disciplinare. Pertanto l’accertamento dei fatti oggetto del procedimento penale, risultante da sentenza penale passata in giudicato, non preclude il sede disciplinare una rinnovata valutazione degli stessi, essendo diversi i presupposti della responsabilità penale e di quella disciplinare, con il solo limite dell’immutabilità dell’accertamento dei fatti nella loro materialità. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 30 gennaio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. PACE), sentenza del 3 maggio 2005, n. 75
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 75 del 03 Maggio 2005 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 30 Gennaio 2003 (censura)
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